Verbale di
Conciliazione in Sede Sindacale
Oggi _________ alle ore
___ in ______________, il Conciliatore ______________, designato
da _______________________, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede
sindacale tra datore di lavoro (di seguito “datore di lavoro”), p.IVA______________,
c.f.__________________, sedente in Alpha alla via _________, civico __, rappresentata
dalla dott. ______________ (c.f. ______________), da un lato, e il sig. dipendente (di
seguito, “dipendente”), nato a _________ il __/__/____, residente in
___________ alla via _________(C.F. ________________________), dall’altro lato.
Il conciliatore,
accertata l’identità e la capacità delle parti ed il potere di ciascuna di esse
di definire la controversia, ha preventivamente provveduto ad avvertire le
parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di
conciliazione in sede sindacale, ai sensi della Legge n. 533/73 e degli artt.
410 ss. c.p.c. e ha quindi dato corso al tentativo di amichevole composizione
della vertenza, a seguito del quale le
parti hanno raggiunto l’accordo nei termini seguenti:
premesso
- che il sig. “dipendente” è stato
dipendente del datore quale addetto a____________, dal __/__/____ al __/__/____;
- che tra le parti è insorta
controversia circa la quantificazione degli emolumenti ancora dovuti alla
cessazione del rapporto di lavoro;
- che il datore ha rappresentato all’ex
dipendente la propria disponibilità al pagamento di euro ___________,00 con le
modalità di seguito convenute;
- che il dipendente è disponibile per
una definizione amichevole della controversia,
si conviene quanto segue:
1. La premessa fa parte integrante
dell’accordo.
2. il datore offre al dipendente, senza riconoscimento di debito
e a soli fini transattivi, il pagamento di euro _________,00 (___________/00),
tramite assegno circolare n. ____________, intestato a __________.
3. Il dipendente accetta il pagamento di
cui al punto precedente.
4. Il dipendente rinuncia ad ogni
credito, diritto, azione o ragione derivante dal rapporto di lavoro intercorso
e dalla sua estinzione. Quindi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
rinuncia a differenze di retribuzioni dirette o differite su istituti legali o
contrattuali, differenze, di indennità,
di permessi, rimborsi spese, incidenza di eventuali benefit o retribuzioni sul
TFR e sulle altre retribuzioni
indirette, differenze di premi o incentivi,
compensi per ferie non godute, compensi e risarcimenti per eventuali
lavoro domenicale o festivo, compensi e risarcimenti per eventuale
superlavoro ex art. 36 Cost., per diarie e trasferte, risarcimento danni a
qualsiasi titolo quali, in via esemplificativa e non esaustiva: danno biologico,
morale, esistenziale, alla capacità
lavorativa generica o specifica, alla professionalità, all’immagine, alla
posizione previdenziale, alla vita di relazione, da perdita di chances ecc., derivanti
dall’attività svolta, dall’attribuzione delle mansioni di fatto svolte, da
mobbing, da violazione dell’art. 2087 c.c. e/o dell’art. 2043 c.c. o da
altro (compreso il fatto illecito,
contrattuale o extracontrattuale).
5.
Il
datore di lavoro accetta le rinunce del dipendente, a fronte delle medesime,
dichiara a sua volta di non avere nulla a pretendere nei suoi confronti.
Letto, confermato e sottoscritto, anche agli
effetti di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 2113 c.c.
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